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Legge 08/04/2002 n. 59
b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciō sia possibile;
2) se non č possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto č basato su strutture dei costi comuni analoghe;
3) se non č possibile imputare la categoria dei costi nč in modo diretto nč in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilitā di imputazione diretta e indiretta.
3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autoritā potrā emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.
4. Su richiesta dell'Autoritā, che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilitā dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonchč i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autoritā e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dal l'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilitā dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autoritā. Il costo della suddetta verifica č da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale č obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi ditale fornitura, fermo quanto previsto dall'articolo.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le societā e la borsa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti". "Art. 9 (Separazione contabile).
1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autoritā come organismo detentore di una notevole forza di mercato, č obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilitā separata per ogni attivitā svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attivitā di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attivitā di telecomunicazioni svolte in
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, č obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilitā separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attivitā svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attivitā di telecomunicazioni. L'organismo č inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attivitā avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autoritā puō, anche sentita l'Autoritā garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attivitā di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, č obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilitā separata in relazione alla sua attivitā di fornitore di capacitā di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.
4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autoritā informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autoritā puō pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.
5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autoritā e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformitā in tal senso č trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autoritā. Il costo della suddetta verifica č da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.".
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